• COSTITUZIONE – SEDE – FINALITÀ
Art.1) È costituita l’Organizzazione di Volontariato (ODV) denominata: Associazione LUISA BERARDI ODV
Art.2) L’Organizzazione ha sede legale in Milano, ha durata illimitata e può operare principalmente sul territorio regionale.
Art.3) L’Organizzazione, apolitica, fa riferimento alla dottrina sociale cattolica e non ha scopo di lucro, ma ha finalità civiche, solidaristiche, di utilità sociale e culturali.
Le attività di interesse generale esercitate principalmente dall’Organizzazione per il raggiungimento dell’oggetto sociale sono le seguenti, come definite dall’art. 5 del D.Lgs. 117/17:
• Formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa.
• Promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco.
Le attività svolte si prefiggono le seguenti finalità:
a) favorire il sostegno e il reinserimento nella vita sociale e nella comune convivenza in particolare di chi, involontariamente o volontariamente, ne è stato escluso (come handicappati, tossicodipendenti, anziani, dimessi dal carcere, malati terminali, extracomunitari, senza fissa dimora, malati mentali, minori a rischio, ecc.);
b) facilitare il processo evolutivo-educativo-culturale della persona;
c) promuovere iniziative a favore di popoli in via di sviluppo o in particolari difficoltà;
d) promuovere e coordinare gruppi e/o iniziative aventi finalità analoghe a quelle dell’Organizzazione.
Art.4) Le modalità per raggiungere le finalità dell’Art.3 sono le seguenti: a) istituire piccole comunità famiglia o promuovere e coordinare gruppi spontanei per l’accoglienza di coloro che versano in gravi difficoltà esistenziali;
b) favorire la promozione di iniziative di lavoro ed occupazionali nell’ambito di eventuali cooperative sociali e cooperative di solidarietà produzione e lavoro;
c) organizzare incontri a carattere culturale, formativo, sportivo e ricreativo anche creando le opportune strutture;
d) istituire corsi di formazione professionale e/o di avviamento ai lavori;
e) ogni altra modalità consentita dalla legge.
Le attività di interesse generale sono svolte prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati.
I volontari che svolgono le proprie attività in modo non occasionale devono essere iscritti ad un apposito registro.
I volontari svolgono, per propria libera scelta, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
I volontari non sono retribuiti in alcun modo. Al volontario possono essere rimborsate dall’Organizzazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’Organizzazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.
Art.5) Per conseguire le suddette finalità l’Organizzazione può operare anche favorendo altre iniziative o enti di qualunque genere che perseguono analoghi obiettivi, mediante la messa a disposizione delle proprie strutture e risorse umane ed economiche.
L’Organizzazione potrà esercitare attività diverse da quelle generali di cui all’Art. 3; tali attività diverse resteranno comunque secondarie e strumentali rispetto alle attività generali di cui all’Art.3.
• SOCI – PATRIMONIO
Art.6) Il numero dei soci è illimitato, potranno aderire tutte le persone senza distinzione di sesso e di età che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età. I soci sono così suddivisi: soci fondatori, soci onorari e soci ordinari. I soci onorari sono nominati dal Consiglio Direttivo in ragione di contributi od opere svolte a favore dell’associazione.
Questi sia che aderiscono liberamente o acquistino la veste di soci “di diritto”, hanno parità di diritti e doveri. Chi desidera essere socio ordinario deve presentare domanda al Consiglio Direttivo specificando:
a) nome, cognome, data e luogo di nascita, domicilio, professione e cittadinanza;
b) la domanda deve contenere esplicitamente l’impegno da parte del richiedente di osservare lealmente le disposizioni dello statuto e dell’atto costitutivo dell’Organizzazione;
c) la domanda deve essere controfirmata da due soci in qualità di presentatori.
Art.7) Sull’accoglimento della domanda decide il Consiglio Direttivo, che dovrà motivare l’eventuale esclusione. Colui che domanda di far parte dell’Organizzazione acquisterà la qualità di socio dopo che, accolta la domanda stessa, avrà versato la quota sociale.
Art.8) L’iscrizione è a tempo indeterminato, tuttavia la qualifica di associato viene meno per:
a) dimissioni volontarie;
b) sopraggiunta impossibilità di effettuare le prestazioni programmate;
c) mancato versamento della quota associativa annua per due anni consecutivi;
d) per decesso;
e) per comportamento contrastante con gli scopi statutari;
f) per persistente violazione degli obblighi statutari.
Le espulsioni vengono deliberate dal Consiglio Direttivo. È ammesso ricorso scritto all’Assemblea. La successiva decisione è inappellabile.
Art.9) I soci possono essere chiamati a contribuire alle spese dell’Organizzazione.
I soci hanno diritto:
a) di partecipare all’Assemblea se in regola con il pagamento della quota associativa e di votare direttamente o per delega;
b) di conoscere i programmi con i quali l’Organizzazione intende attuare gli scopi sociali;
c) di partecipare alle attività promosse dall’ Organizzazione;
d) di usufruire di tutti i servizi dell’Organizzazione.
I soci sono obbligati:
a) ad osservare il presente Statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
b) a pagare la quota associativa.
Le prestazioni dei soci non possono essere retribuite neppure dal beneficiario.
Le attività dei soci sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l’Organizzazione.
Art.10) L’Organizzazione può accettare donazioni mobiliari ed immobiliari ed acquistare mobili od immobili.
Art.11) Il patrimonio dell’Organizzazione è formato da:
a) quote sociali versate annualmente da ciascun associato;
b) contributi privati;
c) contributi dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche, di organismi internazionali;
d) donazioni, elargizioni, lasciti testamentari, mobili ed immobili;
e) rimborsi derivanti da convenzioni con enti pubblici o privati;
f) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
g) rendite di beni mobili o immobili pervenuti all’Organizzazione;
h) ogni altra eventuale tipologia di entrata.
I fondi sono depositati presso l’Istituto di credito stabilito dal Consiglio Direttivo e le operazioni finanziarie sono disposte dal Presidente o suo delegato.
Il patrimonio dell’Organizzazione è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
L’Organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell’art. 8 comma 2 del d.lgs. 117/2017.
Art.12) Gli organi dell’Organizzazione sono:
a) l’Assemblea dei soci;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente;
d) il Collegio dei Revisori dei Conti.
La struttura dell’Organizzazione è ispirata a criteri di democraticità. Le cariche associative sono elettive e gratuite e non possono dar diritto ad emolumenti di sorta, salvo il rimborso delle spese sostenute, previa deliberazione del Consiglio Direttivo.
• ASSEMBLEE
Art.13) L’esercizio sociale ha durata annuale dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Entro il 30 aprile dell’anno successivo il Consiglio Direttivo predisporrà il bilancio consuntivo ed eventualmente il preventivo da sottoporsi all’Assemblea dei soci per l’approvazione.
Art.14) L’Assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge, è costituita da tutti i soci e la sua convocazione è fatta dal Consiglio Direttivo. L’assemblea ordinaria:
a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
c) approva il bilancio (previsionale e consuntivo, corredato dalle corrispondenti relazioni);
d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
e) delibera sull’esclusione degli associati, qualora il consiglio direttivo rimandi tale decisione all’assemblea;
f) delibera sulle modificazioni dell’atto costitutivo o dello statuto;
g) approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’Organizzazione;
i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
j) determina l’entità della quota associativa annuale, che non è restituibile in caso di recesso o perdita della qualità di socio, e degli eventuali contributi secondari;
k) esamina le proposte degli associati e del Consiglio, deliberando in merito;
l) verifica l’osservanza delle norme statutarie.
Essa ha luogo almeno una volta all’anno e viene convocata entro i quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale, e quant’altre volte il Consiglio Direttivo lo creda necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, da almeno un decimo dei soci.
L’assemblea a norma di legge è considerata straordinaria soltanto quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto, sullo scioglimento dell’Organizzazione e sulla nomina, revoca e poteri dei liquidatori.
Art.15) La convocazione dell’assemblea è fatta a mezzo di invito trasmesso per iscritto a ciascun associato almeno quindici giorni prima di quello fissato per l’assemblea stessa.
L’avviso deve contenere l’elenco delle materie da trattare, l’indicazione del luogo dell’assemblea e quella della data e dell’ora della prima e della seconda convocazione e su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla approvazione del Consiglio Direttivo.
Art.16) L’assemblea è presieduta dal Presidente dell’Organizzazione e in, sua assenza, dal Vicepresidente, o in mancanza di questo dal più anziano di età dei membri eletti nel direttivo presente. In prima convocazione l’assemblea ordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti in proprio o per delega almeno la metà dei soci aventi diritto al voto e delibera validamente a maggioranza dei voti. In seconda convocazione l’assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto e delibera validamente, a maggioranza dei presenti, su tutti gli oggetti posti all’ordine del giorno. Le deliberazioni sono prese a maggioranza, mediante votazione palese. Ogni socio può essere latore di non più di una delega.
Le modifiche statutarie e/o dell’atto costitutivo sono deliberate dall’assemblea straordinaria dei soci con la presenza di almeno tre quarti dei soci aventi diritto al voto e con voto favorevole della maggioranza.
Art.17) Nell’assemblea tutti i soci hanno diritto alla parola e al voto, mentre gli invitati non associati hanno solo diritto di parola.
Art.18) L’assemblea elegge ad ogni riunione un segretario e, per il rinnovo delle cariche due scrutatori. Le deliberazioni dovranno constare nel verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario e, in occasione del rinnovo delle cariche sociali, dagli scrutatori.
• CONSIGLIO DIRETTIVO
Art.19) L’Organizzazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da cinque a nove consiglieri eletti dall’Assemblea dei Soci. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni ed è rieleggibile. In caso di vacanza di posti subentrerà il primo dei non eletti, che verrà ratificato dalla prima assemblea utile dei soci, in mancanza di questi l’assemblea degli associati provvede all’elezione dei nuovi membri che scadono allo scadere del triennio degli altri membri eletti. La maggioranza dei consiglieri è scelta tra le persone fisiche associate. Si applica in tal senso l’articolo 2382 del codice civile (su cause di ineleggibilità e decadenza).
Art.20) I compiti del Consiglio Direttivo sono:
a) nominare il Vicepresidente e il Tesoriere;
b) dare esecuzione alle delibere dell’Assemblea;
c) deliberare sull’ammissione e sull’esclusione dei soci;
d) adottare i provvedimenti disciplinari;
e) gestire le scritture contabili dell’Organizzazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall’art.13 e dall’art.87 del D.Lgs.n.117/2017;
f) predisporre il bilancio consuntivo ed eventualmente il preventivo;
g) qualora siano svolte attività diverse da quelle generali di cui all’art 5 del D.
Lgs.117/17, documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse nei documenti di bilancio;
h) definire i progetti;
i) Qualora i ricavi o assimilati superino la soglia di un milione di euro, redigere un bilancio sociale secondo le linee guida di cui all’art. 14 del D.Lgs. 117/17. Tale bilancio dovrà essere depositato presso il RUNTS e pubblicato su internet.
Art.24) Il Consiglio Direttivo stabilisce di volta in volta la periodicità delle riunioni ed è convocato dal suo Presidente alle date corrispondenti, nonché tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno quattro consiglieri. La convocazione è fatta a mezzo lettera da spedirsi anche ai Revisori, contenente l’ordine del giorno con l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione non meno di otto giorni prima della riunione del Consiglio. Le sedute sono valide quando intervenga la maggioranza dei consiglieri aventi diritto di voto e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente o in mancanza di questo dal più anziano di età dei membri del direttivo presente. Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal
Presidente e dal Segretario.
Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, come previsto all’art. 26 c.7 del D.Lgs. 117/17, tuttavia il Consiglio direttivo può prevedere eventuali limitazioni. Tali limitazioni al potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi, se non sono registrate nel RUNTS o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
Art.25) Al Consiglio Direttivo spettano i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione dell’Organizzazione, nessuno escluso.
Art.26) Il Consiglio Direttivo può dare incarico, per l’attuazione delle funzioni, ad uno o più consiglieri, previa deliberazione della maggioranza dei consiglieri del direttivo presenti alla riunione.
• PRESIDENTE
Art.27) Il Presidente viene eletto dall’ assemblea dei soci, dura in carica tre anni e può essere rieletto. Rappresenta l’Organizzazione di fronte a terzi ed in giudizio con facoltà di nominare avvocati e procuratori alle liti. Coordina l’attività del Consiglio Direttivo, presiede l’assemblea degli associati. In caso di effettiva necessità ed urgenza può prendere di propria iniziativa i provvedimenti opportuni, salvo l’obbligo di sottoporre il suo operato alla ratifica del Consiglio Direttivo nella prima riunione utile. Provvede alla tenuta dei libri sociali nella sede dell’Organizzazione per l’eventuale consultazione da parte dei soci; i soci hanno il diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dal regolamento interno o da apposita delibera del Consiglio Direttivo. In caso di assenza o impossibilità del Presidente le sue funzioni sono assunte dal Vicepresidente.
• TESORIERE
Art.28) Il Tesoriere è nominato dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente. La scelta può essere fatta tra i componenti dell’Organizzazione o tra esperti esterni.
a) predispone gli avvisi di convocazione del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea degli Associati;
b) redige i verbali delle Riunioni del Consiglio Direttivo;
c) raccoglie i fondi dell’Organizzazione;
d) predispone lo schema del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo, che sottopone al Consiglio Direttivo;
e) provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell’Organizzazione, nonché alla conservazione della documentazione relativa, con l’indicazione nominativa dei soggetti eroganti;
f) provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Presidente e del Consiglio Direttivo.
• COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Art.29) Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di tre membri effettivi e di due supplenti eletti dall’Assemblea preferibilmente tra i soci. Il presidente del Collegio dei Revisori dei conti è eletto dall’Assemblea. I revisori durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.
Art.30) Il Collegio dei Revisori dei Conti controlla l’amministrazione della Organizzazione, accerta la regolare tenuta della contabilità sociale e la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri contabili e delle scritture a norma delle leggi vigenti. I revisori, che possono in ogni momento provvedere anche individualmente ad atti di ispezione e controllo, devono effettuare gli accertamenti periodici e quanto altro stabilito dalla legge. Di ogni ispezione dovrà compilarsi verbale da inserirsi nell’apposito libro. Il
Collegio dei Revisori dei Conti riferisce annualmente all’Assemblea con relazione critta.
Art.31) In caso di scioglimento dell’Organizzazione, l’assemblea straordinaria, con le maggioranze prescritte dal terzo comma dell’art. 21 del codice civile, nominerà uno o più liquidatori, preferibilmente tra i soci, stabilendone i poteri.
Art.32) Lo scioglimento, la cessazione, ovvero l’estinzione e quindi la liquidazione dell’Organizzazione può essere proposta dal Consiglio Direttivo e approvata dall’Assemblea dei soci, convocata con specifico ordine del giorno. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell’Ufficio regionale del RUNTS di cui all’art 45, comma 1, del d.lgs. 117/2017 qualora attivato, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall’Assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l’Assemblea non individui l’ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell’art. 9, comma 1, del d.lgs. 117/2017.
Art.33) Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.
Il presente atto è stato redatto ai sensi dell’art.8 del D.Lgs. 117/17 e s.m.i..